Sez. 2, Sentenza n. 5670 del 21/12/1977 (Rv. 389202 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DANNI PER LA RITARDATA VENDITA - LIMITI TEMPORALI - DALLA DATA DELLA PREVISTA STIPULAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA EX ART 2932 COD CIV.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DANNI PER LA RITARDATA VENDITA - LIMITI TEMPORALI - DALLA DATA DELLA PREVISTA STIPULAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA EX ART 2932 COD CIV.*
Nei casi di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, i danni per la ritardata vendita sono quelli che si verificano a partire dalla data della prevista effettuazione del contratto definitivo e a finire alla data in cui la vendita, attraverso lo strumento di cui all'art 2932 cod civ, si realizza. Tale realizzazione avviene col passaggio in giudicato della sentenza che determina l'effetto traslativo, trattandosi di provvedimento efficace ex nunc.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)