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Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 03/05/2001 (Rv. 546421 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento del contratto preliminare - Momento iniziale - Danni per la ritardata vendita - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546421-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Nei casi di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, i danni per ritardata vendita sono quelli che si verificano a partire dalla data della prevista stipulazione del contratto definitivo e a finire alla data in cui la vendita si realizza. Tali danni, che non vanno individuati nell'avvenuto pagamento del prezzo prima della data prevista per la stipulazione del contratto definitivo (essendo stato il pagamento anticipato pattuito dalle parti in un contratto preliminare rimasto pienamente efficace), vanno ravvisati, invece, in tutti quegli eventi lesivi del patrimonio del promissario acquirente, non suscettibili di elencazione esaustiva, che il medesimo possa avere subito per il ritardo con cui il promittente venditore ha adempiuto l'obbligazione di stipulare il contratto definitivo rispetto alla data stabilita nel preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)