Sez. L, Sentenza n. 4178 del 27/06/1981 (Rv. 414842 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Il terzo comma dell'art 429 (nuovo testo) cod proc civ non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso, attribuendo direttamente al giudice del merito il potere-dovere di provvedere, anche d'ufficio e in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti, salvo che risulti una inequivoca volonta contraria del creditore, espressa o implicita. (Conf 4597/79, mass n 401510; (Conf 3646/78, mass n 393153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)