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Sez. L, Sentenza n. 4178 del 27/06/1981 (Rv. 414842 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414842-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*

Il terzo comma dell'art 429 (nuovo testo) cod proc civ non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso, attribuendo direttamente al giudice del merito il potere-dovere di provvedere, anche d'ufficio e in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti, salvo che risulti una inequivoca volonta contraria del creditore, espressa o implicita. (Conf 4597/79, mass n 401510; (Conf 3646/78, mass n 393153).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)