diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4876 del 21/09/1979 (Rv. 401510 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - GUARIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401510-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - GUARIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per poter escludere lo stato di invalidita, la cui permanenza, peraltro, ai fini della pensione di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, non si identifica con la definitivita o immutabilita, la emendabilita di una malattia deve essere riguardata con rigoroso criterio restrittivo, dovendosi specificatamente accertare se si tratti soltanto di difetti che possano essere eliminati o sensibilmente ridotti per mezzo di quelle normali e fattibili precauzioni che l'assicurato possa adottare, sia pure in base ad indicazioni mediche. In ispecie, con riferimento a specifici trattamenti, come quello dietetico, e in ogni caso necessario che il giudice si basi su specifiche indicazioni mediche e ne valuti la concreta fattibilita tenuto conto di ogni elemento rilevante tra cui, ovviamente, gli altri fattori morbosi ed il tipo di attivita lavorativa esercitabile.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)