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Sez. L, Sentenza n. 2123 del 15/03/1990 (Rv. 465950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in Sede di rinvio, che l'accordo a.T.A.N. 21 dicembre 1962 non realizzasse l'automatica equiparazione della retribuzione dei lavoratori delle T.P.n. A quella riconosciuta ai dipendenti dell'a.T.A.N. Con l'accordo 4 dicembre 1962, avendo a tale equiparazione provveduto il successivo accordo 12 aprile 1963, dal quale peraltro non risultava che ai uscieri-capo delle T.P.n. Fosse stata attribuita anche l'indennità di alloggio). (V 5483/85; (Conf 1896/89, mass n 462551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)