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Sez. U, Sentenza n. 1896 del 21/04/1989 (Rv. 462551 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO PER IL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462551-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO PER IL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 del testo unico degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania, nella Determinazione dell'importo-base di calcolo per il cosidetto rimborso contributi fosse escluso il computo degli aumenti biennali della retribuzione successivi alla data di collocamento anticipato a riposo). (Conf 838/87, mass n 450524; (Conf 2985/86, mass n 445991; (Conf 2983/86, mass n 445988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)