Sez. U, Sentenza n. 5756 del 12/04/2012 (Rv. 622046 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di responsabilità contabile per danno all'immagine - Limitazione ex art. 17 comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009 - Nullità degli atti compiuti in violazione - Esclusione dell'effetto retroattivo nel caso di sentenza anche non definitiva già pronunciata - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di giurisdizione della Corte dei conti, è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (convertito nella legge n. 102 del 2009, modificata dal d.l. n. 103 del 2009, a sua volta convertito nella legge n. 141 del 2009) che, nel circoscrivere l'esercizio dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine ai casi in cui l'agente sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, esclude l'effetto retroattivo in ordine alla nullità degli atti istruttori o processuali posti altrimenti in essere nei casi in cui "sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", non costituendo tale esclusione una deroga in danno di chi sia stato anche non definitivamente condannato, ma una limitazione della retroattività della norma processuale, che riconduce il caso alla regola generale, in base ad una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole e non preclusa da alcuna disposizione costituzionale, vertendosi in un campo estraneo a quello penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)