diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8406 del 28/05/2012 (Rv. 622576 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giudizio di responsabilità per danno all'immagine - Sentenza della sezione centrale d'appello che nega la sussistenza della nullità prevista dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622576-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte dei Conti, sezione centrale d'appello, nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, abbia deciso unicamente le questioni relative alla nullità dell'atto di citazione e degli altri atti processuali: infatti l'art. 360, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (applicabile "ratione temporis"), stabilisce che non sono immediatamente impugnabili le sentenze che decidono su questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 n. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 01/12/2009 num. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)