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Sez. 1, Sentenza n. 1895 del 21/07/1967 (Rv. 328840 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA IN GENERE - FATTI COSTITUTIVI - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1967-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328840-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA IN GENERE - FATTI COSTITUTIVI - ONERE DELLA PROVA.*

L'art. 96 cod.proc.civ. concerne un'ipotesi particolare di responsabilita extracontrattuale e, pur prevedendo la possibilita, da parte del giudice, di liquidare d'ufficio il danno, non deroga al principio generale secondo cui colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, tra cui la malafede o la colpa grave dell'altra parte. (Conf. 1973-66, 288-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)