Sez. U, Sentenza n. 18622 del 08/07/2008 (Rv. 604937 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Criteri di qualificazione del rapporto di pubblico impiego - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia promossa da autisti dell'Amministrazione della giustizia per conseguire l'indennità giudiziaria nel periodo 1990/1992 durante lo svolgimento di rapporto di lavoro a termine, qualificato di diritto privato dal d.l. n. 232 del 1989.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Con riferimento agli autisti assunti (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 232 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 261 del 1989), con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per sopperire ad esigenze particolari dell'amministrazione della giustizia, la domanda con cui si chiede il riconoscimento dell'indennità giudiziaria (art. 2, legge n. 221 del 1988) per il periodo di lavoro svolto sulla base dei suddetti contratti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario giacché la controversia inerisce a una pretesa creditoria che si assume derivante dal suddetto rapporto che la legge qualifica come privato, con conseguente mancanza di rilievo della data di demarcazione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, relativa al rapporto di lavoro pubblico (art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001) del quale non è stato chiesto l'accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/06/1989 num. 232 art. 4, Legge 22/06/1988 num. 221 art. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1989 num. 261, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)