Sez. U, Sentenza n. 10939 del 14/05/2007 (Rv. 596678 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Lettori universitari di lingua madre assunti con contratto di diritto privato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Il rapporto tra un addetto alle esercitazioni di lingua ed una Università, instaurato successivamente al 1° gennaio 1994 in forza dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 1995 n. 236 (convertito dalla legge 21 giugno 1995 n. 236), per il quale le Università possono assumere "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre... con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato", ha natura privatistica ed è sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario per quel che riguarda la soluzione delle relative controversie. (Nel caso di specie, una lettrice di madre lingua, assunta a tempo determinato dopo il 1° gennaio 1994, denunziando la violazione della legge 18 aprile 1962 n. 230, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'Università per stranieri di Perugia).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)