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Sez. 2, Sentenza n. 1516 del 28/04/1976 (Rv. 380258 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN BUONA FEDE E DELLA MANCATA OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO ENTRO TRE MESI - NATURA COSTITUTIVA DELLA SENTENZA - DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DA PARTE DEL CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380258-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN BUONA FEDE E DELLA MANCATA OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO ENTRO TRE MESI - NATURA COSTITUTIVA DELLA SENTENZA - DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DA PARTE DEL CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

L''accessione invertità, comportando sia l'accertamento della occupazione in buona fede di una porzione dell'attiguo fondo altrui, sia l'accertamento della mancata opposizione del proprietario entro tre mesi dell'occupazione, costituisce necessariamente oggetto di un provvedimento giurisdizionale costitutivo, che opera il trasferimento della proprieta del suolo occupato e della costruzione sovrastante a favore del costruttore. La relativa richiesta, per il suo contenuto, esorbita dai limiti di una mera eccezione rivolta al rigetto della domanda, e non puo essere proposta per la prima volta in appello dal convenuto rimasto contumace nel giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)