Sez. 1, Sentenza n. 3112 del 20/05/1982 (Rv. 421048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - EFFETTI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D'ACCESSIONE INVERTITA - CARATTERE COSTITUTIVO - LIMITAZIONE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL SUOLO IN FAVORE DEL COSTRUTTORE - IMPOSTA PER I TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A TALE ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - EFFETTI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D'ACCESSIONE INVERTITA - CARATTERE COSTITUTIVO - LIMITAZIONE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL SUOLO IN FAVORE DEL COSTRUTTORE - IMPOSTA PER I TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A TALE ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ.*
La fattispecie della cosiddetta "accessione invertita", prevista dall'art. 938 cod. civ., per la quale, nel caso di occupazione di porzione del fondo altrui nella costruzione di un edificio, ricorrendo determinati presupposti, l'autorità giudiziaria può attribuire la proprietà del suolo e dell'edificio al costruttore, si configura come una precisa deroga agli effetti giuridici derivante de iure dal fenomeno dell'accessione normale (quod inaedificatur solo cedit), e non costituisce un posterius volto ad eliminare una situazione giuridica già anteriormente consolidatasi mediante l'acquisizione della costruzione da parte del proprietario del suolo, ma realizza in via primaria ed autonoma gli effetti indicati dalla norma, escludendo radicalmente che si possa verificare, o che in precedenza siasi potuta verificare, l'opposta situazione delineata dall'art. 934 cod. civ.. pertanto, la sentenza che accoglie la domanda di accessione invertita assume carattere di pronuncia costitutiva, comportante un effetto traslativo, solo per l'attribuzione al costruttore della proprietà del suolo, mentre l'attribuzione allo stesso della proprietà dell'edificio, pure prevista dalla norma, assume più propriamente natura di pronuncia dichiarativa - ricognitiva di un effetto automatico derivante ipso iure dal funzionamento della fattispecie; ne consegue che solo per l'attribuzione della proprietà del suolo, e non anche per la attribuzione della proprietà della costruzione, va applicata l'imposta di registro prevista per i trasferimenti a titolo oneroso. (V 845/81, mass n 411336; (V 1516/75, mass n 380258; (V 821/72, mass n 356999; (V 1780/71, mass n 352280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)