Sez. L, Sentenza n. 5824 del 10/11/1979 (Rv. 402483 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO IN SEDE ORDINARIA ANZICHE IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO IN SEDE ORDINARIA ANZICHE IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Anche sotto il vigore della legge n 533 del 1973, non e motivo di nullita della sentenza il fatto che una controversia di lavoro sia stata decisa dalla Corte di appello in Sede ordinaria anziche in funzione di magistratura del lavoro, giacche quest'ultima e soltanto una Sezione della Corte di appello e trova la sua ragione di esistenza in un criterio di distribuzione interna degli affari, senza alcuna differenziazione strutturale nell'ambito dell'ufficio giudiziario e, di conseguenza, senza alcuna Rilevanza sulla Competenza. (Conf 35/78, mass n 389321).*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)