diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 12372 del 17/05/2017 (Rv. 644344 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello - Notifica del solo dispositivo - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Dispositivo e mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante - Decorrenza dei termini per l'impugnazione dalla comunicazione del mancato deposito della motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644344-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la sentenza appellabile, salva la particolare ipotesi contemplata nel comma 2 dell’art. 433 c.p.c., è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 132, comma 1, c.p.c., e che è pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c.; di conseguenza, nel caso di notificazione del solo dispositivo della sentenza, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., non decorre il termine breve per l'impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione, bensì da un atto che attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l'onere di impugnazione decorre solo dalla comunicazione del mancato deposito della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 433 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 433 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)