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Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012 (Rv. 622211 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622211-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)