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Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud. (dep. 18/07/2016) Rv. 267588 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - OMESSA DENUNCIA DI RINVENIMENTO FORTUITO | Soggetto obbligato alla denuncia - Individuazione - Successivo detentore diverso dall'autore della scoperta - Sussistenza dell'obbligo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267588-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - OMESSA DENUNCIA DI RINVENIMENTO FORTUITO

In tema di beni culturali, l'obbligo di immediata denuncia della cosa di interesse archeologico, storico o artistico fortuitamente rinvenuta - la cui violazione è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 175, comma primo, lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - grava solo sull'autore della scoperta e non anche su chi si trovi successivamente a detenere la cosa, in quanto tale soggetto può essere chiamato a rispondere del solo reato previsto dall'art. 175, per la eventuale violazione del diverso obbligo su di lui gravante, relativo alla conservazione temporanea del bene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 90, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)