Sez. 3, Sentenza n. 1214 del 28/11/1996 Ud. (dep. 12/02/1997) Rv. 207070 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - OMESSA DENUNCIA DI RINVENIMENTO FORTUITO | Natura del reato - Reato omissivo permanente - conseguenze in tema di prescrizione - Reato di pericolo presunto - Danno arrecato alle cose rinvenute - Applicazione delle sanzioni previste dall'art. 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089.- Fattispecie in tema di rinvenimento dei resti di una villa romana di età imperiale.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - OMESSA DENUNCIA DI RINVENIMENTO FORTUITO
Il reato di omessa denuncia della scoperta di cose d'antichità o d'arte è reato omissivo permanente e perciò la prescrizione non comincia a decorrere se non dalla avvenuta denuncia o dal momento in cui l'omissione viene accertata. Perciò la distruzione non definitiva degli oggetti ritrovati, o la loro dispersione o occultamento non determinano la cessazione della permanenza. Trattandosi inoltre di reato di pericolo presunto, l'obbligo dell'informativa all'autorità e della temporanea conservazione del bene scaturisce dallo stesso rinvenimento e prescinde dal danno arrecato al bene. La omissione di tale condotta integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 68 della l. 1 giugno 1939 n. 1089. Se gli oggetti rinvenuti vengono danneggiati troverà invece applicazione il secondo comma dello stesso articolo 68, che rinvia alla disposizione contenuta nell'art. 59 della medesima legge. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha confermato la condanna d'appello nei confronti dei responsabili dell'impresa che nel corso dei lavori di sbancamento di un cantiere edilizio avevano rinvenuto e poi disperso in discarica i resti di una villa di età imperiale romana nella zona di Milazzo, omettendo di allertare l'autorità e di conservare i reperti medesimi).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 48, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 68 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)