Sez. 3, Sentenza n. 10690 del 24/04/2008 (Rv. 602952 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Trattamento dei dati personali - Attività giornalistica - Principio della libertà del trattamento - Sussistenza - Limiti - Previsioni deontologiche essenziali per la liceità e la correttezza del trattamento - Omesso rispetto di esse - Conseguenze - Necessità del consenso dell'interessato - Sussistenza - Mancata acquisizione di detto consenso - Effetto - Risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 675 del 1996.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 (applicabile "ratione temporis" nella specie), con riferimento alla attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella G.U. del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma anche al suo contemperamento con il canone della essenzialità dell'informazione. Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali e, se tali presupposti non sussistono, il consenso dell'interessato è imprescindibile e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di essere apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile ai sensi dell'art 18 della legge n. 675 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 18, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)