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Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 25/06/2004 (Rv. 573917 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Trattamento dei dati personali - Attività giornalistica - Principio di libertà del trattamento - Affermazione - Suo contemperamento con il rispetto del codice deontologico dei giornalisti - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573917-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 (applicabile <ratione temporis>), con riferimento all'attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella GU del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al <diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico>, ma anche al suo contemperamento con il canone <dell'essenzialità dell'informazione>. Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 20 D.Lgs. n. 467 del 2001 e 12 D.Lgs. n. 196 del 2003).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 12, Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 467 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)