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Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259482 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza in caso di contestazione "aperta" - Sentenza di primo grado - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259482-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione agli imputati, giudicati in primo grado con il rito abbreviato nell'anno 2010, del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 416-bis cod. pen. così come novellato dalla legge n. 125 del 2008).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)