Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014 Ud. (dep. 19/12/2014) Rv. 262358 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta - Momento di consumazione - Presentazione della dichiarazione - Conseguenze - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per verificare se a seguito dell'annotazione contabile del fittizio acquisto di un immobile tali elementi fossero poi confluiti nella dichiarazione dei redditi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)