diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 13/03/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201064 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Applicazione della disciplina del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 alle "carogne" - Esclusione - Applicazione ai residui di lavorazioni industriali e di attività, di servizi - Sussistenza - Macellazioni di carni - Applicabilità - Ragione - Fattispecie: fornitura ad ente pubblico di inceneritore non conforme alla normativa del d.P.R. n. 915/1982 e alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 - Violazione di clausola impositiva del rispetto delle disposizioni vigenti - Reato di frode nelle pubbliche forniture - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201064-01

Sanità pubblica - In genere

L'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (riguardante lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi) esclude l'applicazione delle disposizioni del decreto stesso alle "carogne", ma la prescrive - in virtù del combinato disposto degli art. 1 e 2, quarto comma, n. 1 - per i residui derivanti da lavorazioni industriali e da attività di servizi, tra le quali rientra la macellazione di animali, in quanto attività diretta alla produzione di beni di consumo e di servizi di utilità e di interesse pubblici. (Fattispecie relativa al reato ex art. 356 cod. pen., essendo stato fornito ad un'amministrazione comunale un inceneritore non conforme alle prescrizioni del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e della delibera interministeriale 27 luglio 1984, in violazione della clausola contrattuale, che imponeva il rispetto delle norme derivanti dalla scienza e dalle disposizioni vigenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2 com. 4 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)