Sez. 3, Sentenza n. 45057 del 04/11/2008 Cc. (dep. 04/12/2008) Rv. 242277 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Sottoprodotti d'origine animale - Carogne - Reg. (CE) n. 1774 del 2002 - Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Rilevanza - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 03/10/2002 num. 1774
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)