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Sez. L, Sentenza n. 5002 del 27/04/1992 (Rv. 476991 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità di maternità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 - Prescrizione - Termine annuale ex art. 6 legge n. 138 del 1943 - "Dies a quo" - Individuazione - Pubblicazione del decreto ministeriale, di fissazione dei criteri relativi all'anno precedente - Rilevanza per il recupero del residuo spettante dopo la liquidazione dell'acconto - Successivo provvedimento dell'INPS - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476991-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

L'indennità di maternità prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, costituendo una specie dell'indennità di malattia, soggiace, in mancanza di una specifica previsione diversa, allo stesso termine di prescrizione annuale previsto (art. 6, ultimo comma, legge n. 138 del 1943) per l'indennità di malattia; il "dies a quo" del detto termine prescrizionale, che si applica anche al conguaglio spettante ad una lavoratrice agricola che abbia già ricevuto la liquidazione dell'acconto (dell'indennità di maternità) sulla base dei criteri fissati con decreto ministeriale per l'anno precedente l'evento, coincide, in tale ipotesi, con la pubblicazione del successivo decreto ministeriale di determinazione dei criteri relativi all'anno al quale l'indennità deve essere riferita (in quanto tale decreto, consentendo la determinazione del "quantum", permette all'interessata di agire per il recupero del residuo), anziché con il successivo provvedimento dell'INPS (che attiene alla fase esecutiva di contabilizzazione), restando peraltro salva l'efficacia interruttiva della prescrizione attribuibile al pagamento dell'acconto in epoca posteriore all'emissione del secondo dei suindicati decreti ministeriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)