Sez. L, Sentenza n. 4117 del 04/04/2000 (Rv. 535320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Riconoscimento del diritto a favore delle lavoratrici senza retribuzione, sospese e disoccupate - Limite di sessanta giorni del relativo periodo - Neutralizzazione dei periodi di malattia e infortunio - Presupposti - Pendenza del rapporto di lavoro - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Premesso che, secondo la disciplina della legge n. 1204 del 1971, il diritto alla indennità di maternità presuppone, in linea di principio, che sia in atto il rapporto di lavoro, la previsione dell'art. 17, secondo comma, secondo cui il diritto è riconosciuto a favore delle lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, oppure disoccupate, alla condizione che tra l'inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni, non tenendosi conto però delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, va interpretata nel senso che questi periodi di malattia o infortunio sul lavoro devono essere intervenuti in pendenza del rapporto di lavoro, come dimostra l'utilizzazione del termine "assenza". (Nella specie il rapporto era stato risolto prima dell'inizio del periodo di astensione dal lavoro per l'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, prevista dall'art. 2 della legge n. 1204/1971; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva negato l'indennità di malattia per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto e quello di astensione obbligatoria, perché l'interessata aveva inviato all'INPS certificati medici, ma non aveva proposto la relativa domanda amministrativa).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)