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Sez. 2, Sentenza n. 6906 del 04/06/1992 (Rv. 477572 - 01)

Possesso - Acquisto - Mutamento della detenzione in possesso - In genere | Interversione del possesso - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 1992-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477572-01

Possesso - Acquisto - Mutamento della detenzione in possesso - In genere

La interversione del possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore "nomine alieno" ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio, e può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere "nomine alieno" e che intende sostituire alla precedente intenzione l'"animus" di vantare per sè il diritto esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)