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Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006 (Rv. 587753 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO | Mutamento da detenzione in possesso - Condizioni - Manifestazioni esteriori di opposizione del detentore nei confronti del possessore - Necessità.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587753-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO

La interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore. La interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere "nomine alieno" e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'"animus" di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)