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Sez. 1, Sentenza n. 10909 del 25/07/2002 (Rv. 556187 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito - Spese di cancellazione - Soggetto onerato "ex lege" - Debitore (o massa fallimentare) - Spese poste a carico dell'aggiudicatario - Provvedimento del giudice dell'esecuzione (o del GD) - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556187-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2878 n. 7, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1475, Cod. Proc. Civ. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)