Sez. U, Sentenza n. 130 del 12/04/2000 (Rv. 535597 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità di buonuscita corrisposta dalla OPAFS o (dopo la soppressione di questa) dallo stesso datore di lavoro al personale ferroviario cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto la buonuscita corrisposta dalla OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) ovvero - dopo la soppressione di questa (disposta dall'art.1, comma quarantatreesimo, della legge n. 537 del 1993) - da parte dello stesso datore di lavoro (ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito in legge n. 204 del 1995) a dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore (14 giugno 1985) della legge n. 210 del 1985 - che ha trasformato l'azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato, rendendo privato (da pubblico che era) il rapporto di lavoro dei ferrovieri - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) senza che, per il periodo anteriore alla suddetta soppressione, a tanto osti l'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973 (relativo alla giurisdizione della Corte dei conti sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi della OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie), abrogato dall'art. 6 della legge n. 75 del 1980 (affermativo della giurisdizione del TAR sulle controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome) e senza che la successiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - che ha (nei confronti dei medesimi) reso inapplicabile quest'ultima norma - abbia fatto rivivere la citata disposizione dell'art. 44 della legge n. 829 del 1973, la cui applicabilità non è sostenibile neppure alla stregua della norma transitoria dell'art. 21, ultimo comma, della citata legge n. 210 del 1985.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 44 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)