Sez. 1, Sentenza n. 185 del 22/01/1976 (Rv. 378837 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI - PRESTAZIONI DI MERA CORTESIA - PRESTAZIONI GRATUITE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - DELLE PRESTAZIONI GRATUITE - CONDIZIONI - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI - PRESTAZIONI DI MERA CORTESIA - PRESTAZIONI GRATUITE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - DELLE PRESTAZIONI GRATUITE - CONDIZIONI - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Nell'ambito delle prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o di condiscendenza, debbono distinguersi le prestazioni di mera cortesia, le quali si inseriscono in rapporti normalmente non rilevanti nella sfera giuridica, come, ad esempio, l'amicizia, e le prestazioni gratuite in senso stretto, le quali si inquadrano in un rapporto giuridico obbligatorio, di natura contrattuale, nel cui ambito l'attuazione della prestazione si configura come adempimento ed e, quindi, fonte di responsabilita del debitore, ai sensi dello art 1218 cod civ, ancorche la valutazione della relativa colpa debba essere effettuata con minor rigore, in considerazione appunto della gratuita della prestazione. Affinche possa individuarsi una prestazione gratuita, e non di mera cortesia, nel senso indicato, e necessario che la prestazione medesima, in primo luogo, assolva ad una funzione economico-sociale (causa) rilevante e meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico; in secondo luogo, sia suscettibile di valutazione economica, e cioe comporti un beneficio patrimoniale per il destinatario, ancorche non corrispondente ad una diminuzione del patrimonio dell'autore; in terzo luogo, si ricolleghi ad un interesse, anche mediato od indiretto, di chi la esegue. Peraltro, pur in Mancanza di quest'ultimo requisito, puo configurarsi una prestazione gratuita obbligatoria quando il comportamento tenuto da chi abbia promesso, od iniziato ad eseguire, la prestazione stessa sia stato, alla stregua delle circostanze e dei criteri vigenti nell'ambiente in cui il rapporto ha avuto svolgimento, tale da ingenerare nell'altra parte il ragionevole affidamento sul fatto che la prestazione promessa od iniziata dovesse essere eseguita o portata a termine. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che la consulenza prestata da un dipendente del consiglio agrario di Trento, in favore di un imprenditore agricolo, in ordine all'impiego di prodotti antiparassitari, forniti dal consiglio medesimo, configurasse una prestazione gratuita d'opera intellettuale, fonte di responsabilita contrattuale per il consiglio stesso, e non una prestazione di mera cortesia. La suprema Corte, enunciando i principi di cui sopra, ha ritenuto esatta la statuizione, perche fondata su una motivata e corretta analisi, alla stregua dei menzionati criteri, delle circostanze e delle modalita con le quali il rapporto si era svolto). (V 1752/73, mass n 364698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)