Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014 (Rv. 631952 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO IN GENERE | Prestazione volontaria e gratuita - Dovere di correttezza e diligenza - Sussistenza - Fattispecie in tema di attività medico-chirurgica.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO IN GENERE
Colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fattosi carico volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)