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Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678140-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)