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Sez. 3, Ordinanza n. 20399 del 17/06/2026 (Rv. 678620-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Illustrazione del contenuto dei documenti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678620-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., nel testo novellato dall'art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149 del 2022 - come modificato dalla l. n. 197 del 2022 - stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si denunciava l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, di un documento costituito da sei distinti files, in formato pdf, di un'estensione complessiva di 276 pagine, senza indicazione e localizzazione della parte di esso di cui si assumeva il mancato esame).

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)