Sez. 1, Sentenza n. 26310 del 31/10/2008 (Rv. 605289 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti comunali di consumo - Scioglimento - Liquidazione - Comune - Successore dell'ente di consumo - Configurabilità - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
La successione fra enti pubblici è astrattamente configurabile - oltre che nei casi in cui in tal senso abbia disposto una legge od un provvedimento amministrativo - nell'ipotesi in cui l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa ed i suoi compiti istituzionali ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso. Nel caso dello scioglimento degli enti comunali di consumo - introdotti dalla legislazione post-bellica allo scopo di assolvere ad una funzione calmieratrice dei prezzi di generi di prima necessità, nella crisi di mercato successiva al conflitto mondiale, esigenza ormai insussistente al momento dello scioglimento - al venir meno degli scopi dell'ente è conseguita la messa in liquidazione dei rapporti giuridici, sicchè ne va esclusa la titolarità passiva in capo al Comune, il quale non può essere qualificato come successore dell'ente di consumo, a nulla valendo l'avvenuta istituzione di un ufficio interno (ufficio stralcio), la quale non può dar luogo all'attuazione di un fenomeno successorio inesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 08/09/1946 num. 1045, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 90, Legge 31/10/1952 num. 1901, Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)