Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 07/03/1995 (Rv. 490972 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti comunali di consumo - Scioglimento - Liquidazione - Comune - Successore dell'ente di consumo - Configurabilità - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
Si verifica la successione tra enti pubblici nel caso in cui l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa, il suo compendio patrimoniale ed i suoi compiti ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso. Pertanto, allo scioglimento degli enti comunali di consumo - introdotti dalla legislazione post-bellica allo scopo (cessato al momento dello scioglimento) di assolvere ad una funzione calmieratrice dei prezzi di generi di prima necessità, nella crisi di mercato successiva al conflitto mondiale - consegue la fase di liquidazione dei suoi rapporti giuridici, mentre è da escludersi la titolarità passiva, in tali rapporti, del Comune, il quale non può essere qualificato come successore dell'ente di consumo, a causa del venir meno degli scopi di quest'ultimo. .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 90, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 08/09/1947 num. 1045, Legge 31/10/1952 num. 1901, Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)