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Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 31/03/2016 (Rv. 639200 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639200-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)