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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 09/10/2017 (Rv. 645535 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Convenzione stipulata da ASL avente ad oggetto attività didattica dei propri dipendenti - Assoggettamento dell'ente convenzionato ad amministrazione straordinaria - Istanza di ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c. – Sussistenza – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645535-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un'organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)