Sez. L, Sentenza n. 5292 del 28/08/1986 (Rv. 447865 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - COMPENSI DEI MEDICI CONVENZIONATI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI -NORMA INTERPRETATIVA DETTATA DALL'ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - PORTATA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - COMPENSI DEI MEDICI CONVENZIONATI CON I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI -NORMA INTERPRETATIVA DETTATA DALL'ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - PORTATA.*
Con riguardo ai compensi dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici, che costituiscono debiti di valuta sottratti alla rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., la norma interpretativa dettata dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103) dispone che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974 n. 386, "vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici... Convenzionati... Sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere". (V 4614/86, mass n 447341; (V 3569/86, mass n 446494; (V 3612/83, mass n 428406).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 7 art. 6, Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)