Sez. L, Sentenza n. 3569 del 27/05/1986 (Rv. 446494 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - BLOCCO DELLE TARIFFE - PORTATA - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - BLOCCO DELLE TARIFFE - PORTATA - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Il sistema del blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 della legge n. 386 del 1974) - implicante non solo la fissazione della misura base delle tariffe stesse ai livelli stabiliti dall'accordo 14 luglio 1973, ma anche la cessazione della operatività della clausola di adeguamento ISTAT contenuta nel n. 11 di tale accordo, non sostituibile dal disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il quale concerne esclusivamente crediti maturati e dovuti, ma non corrisposti dal datore di lavoro - non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della successiva legge n. 349 del 1977 che, stabilendo l'abrogazione della previgente normativa al riguardo (art. 11), vi provvede, come emerge dalla sua interpretazione globale e sistematica, solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie, la cui idoneità ad implicare maggiori oneri per gli enti mutualistici è espressamente limitata al periodo successivo all'1 gennaio 1978, lasciando medio tempore in vigore il suddetto sistema. Ciò trova conferma sia nella legge n. 33 del 1980 (la quale, prevedendo la possibilità di accordi tra OO.MM. E regioni per regolare la materia dei compensi ai medici, non ancora disciplinati dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973, esclude ogni Forma di indicizzazione ed ammette invece la corresponsione di conguagli, secondo un sistema concretato nella convenzione stipulata il 22 febbraio 1980 ed approvata con decreto ministeriale 16 maggio 1980) sia nella successiva legge n. 103 del 1985 che, interpretando autenticamente l'art. 11 della legge n. 349 cit. E l'art. 8 della legge n. 386 cit., ha previsto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando non siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 264 (convertito nella legge n. 386 cit.). (Conf 5317/84, mass n 437038; (Conf 2942/83, mass n 427855).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5, Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)