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Sez. T, Sentenza n. 12864 del 14/05/2025 (Rv. 675048-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo intestato e diretto esclusivamente ad una società - Notificazione a persona fisica estranea ad ogni pretesa tributaria, solidale o sanzionatoria - Difetto di legittimazione passiva in proprio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675048-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)