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Sez. 5 - , Sentenza n. 26702 del 12/09/2022 (Rv. 665856 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Amministratore di fatto - Legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665856-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62, Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)