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Sez. 2, Sentenza n. 3496 del 04/08/1977 (Rv. 387075 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PALAGANO - COSTRUZIONI DI TIPO SEMINTENSIVO A SCHEMA APERTO - DISTANZA DI CINQUE METRI DAL CONFINE - DEROGABILITA CONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387075-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PALAGANO - COSTRUZIONI DI TIPO SEMINTENSIVO A SCHEMA APERTO - DISTANZA DI CINQUE METRI DAL CONFINE - DEROGABILITA CONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni del regolamento edilizio del comune di palagano, approvate con DM del 9 aprile 1963, le quali fissano, per le costruzioni di tipo semintensivo a schema aperto, la distanza minima di cinque metri dal confine, travalicano la disciplina dei rapporti di vicinato, essendo dirette essenzialmente alla tutela dello interesse generale in materia urbanistica, e non tollerano deroghe convenzionali, sicche queste, ove stipulate, sono invalide anche nei rapporti interni tra i proprietari confinanti. (V 634/74, mass n 372744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, DM 09/04/1963 art. 22, DM 09/04/1963 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)