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Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 09/12/1974 (Rv. 372744 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - CONVENZIONI DEROGATORIE IN MATERIA DI ALTEZZA E DI VOLUME DELLE COSTRUZIONI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372744-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - CONVENZIONI DEROGATORIE IN MATERIA DI ALTEZZA E DI VOLUME DELLE COSTRUZIONI - VALIDITA.*

Mentre le deroghe convenzionali alla disciplina delle distanze nelle costruzioni stabilite nei regolamenti edilizi comunali sono invalide anche nei rapporti interni fra i proprietari confinanti che le hanno pattuite, sono, viceversa, valide fra le parti le convenzioni derogatorie in materia di altezza e di volume delle costruzioni, potendosi validamente ed efficacemente estrinsecare il potere dispositivo dell'autonomia negoziale in detta materia, posto che, in caso di violazione, la perseguibilita del risultato ripristinatorio per iniziativa (anche) del proprietario a cui favore quella deroga sia stata stabilita e escluso, sicche rimane in gioco la realizzazione di interessi soltanto privatistici, quale il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)