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Sez. 2 - , Sentenza n. 6442 del 09/03/2021 (Rv. 660747 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Mancata assistenza alla sede principale - Presenza non consentita presso uffici secondari – Diversità di condotta – Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660747-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria; ed infatti, la violazione della prima disposizione, volta a punire l'"assenza" del notaio dal suo studio, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della seconda, finalizzata a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)