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Sez. 2 - , Sentenza n. 24730 del 02/12/2016 (Rv. 642079 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Responsabilità disciplinare dei notai - Condotta tipica sanzionata contemporaneamente dalla legge notarile e dal codice deontologico - Criterio di composizione del conflitto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642079-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi laddove nel testo di rango sovraordinato nell'ordine delle fonti sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando in questo caso applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione rinvenibile nel codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile. (Così statuendo, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un notaio, al quale si contestava di aver rogato un numero elevato di atti fuori sede nei giorni di presenza obbligatoria nel proprio ufficio, ed era stata, pertanto, comminata la sanzione disciplinare, più grave, risultante dal combinato disposto degli artt. 6 del codice deontologico e 147 della legge notarile, in luogo di quella prevista, per la medesima condotta, dagli artt. 26 e 137 della legge notarile).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 26, Legge 16/02/2013 num. 89 art. 137, Legge 16/02/2013 num. 89 art. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)