Sez. 5 - , Sentenza n. 6171 del 10/03/2017 (Rv. 643459 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Permuta di cosa presente con cosa futura – Determinazione del valore – Criterio temporale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, ai fini del regime tributario applicabile al contratto di permuta di cosa presente (terreno) con cosa futura (manufatto edilizio, da costruire sull'area edificabile a cura e con i mezzi dell'acquirente), la tassazione va determinata con riferimento al momento dell'evento traslativo, configurabile nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ancorchè nel relativo atto sia dichiarato che il trasferimento del bene immobile avviene con effetto "ex tunc".
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 2645 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)