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Sez. 5, Sentenza n. 21526 del 20/09/2013 (Rv. 628978 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Imposta di registro - Atti di trasferimento immobiliare - Determinazione della base imponibile - Criteri - Riferimento al prezzo effettivo pattuito dalle parti - Interpretazione del contratto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628978-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate del "valore venale in comune commercio", di cui all'art. 51, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto del prezzo effettivo pattuito dalle parti avuto riguardo all'intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, dovendosi procedere, in base all'art. 20 del d.P.R. n. 131 cit., all'interpretazione complessiva del contratto concluso tra le parti e delle sue clausole. (Nella specie, le parti avevano concordato il versamento al venditore, oltre al corrispettivo della vendita, di un cospicuo ulteriore importo, formalmente imputato ad indennizzo per la perdita di valore dell'area residuata a seguito della cessione; in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto, disattendendo la determinazione dell'Ufficio delle entrate, che tale importo avesse solo natura risarcitoria ancorché la relativa previsione, concordata solo al momento della vendita e in assenza di ogni riferimento nel preliminare, si ponesse in contrasto con la normale prassi commerciale e il suo elevato ammontare ne rendesse inverosimile il carattere indennitario).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)