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Sez. L - , Ordinanza n. 16946 del 27/06/2018 (Rv. 649601 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Art. 51, comma 3 ter, l. n. 142 del 1990 - Indennità di "funzione" in favore dei dipendenti responsabili di uffici e servizi nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale - Incarico attribuito in epoca successiva alla stipulazione del c.c.n.l. del 31 marzo 1999 - Applicabilità - Esclusione - Art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Norma transitoria - Portata.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649601-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di trattamento economico degli impiegati degli enti locali, l'art. 51, comma 3 ter, della l. n. 142 del 1990 - che prevede la possibile assegnazione di una "indennità di funzione" in favore di dipendenti cui è attribuita la responsabilità di uffici e servizi nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale - non è applicabile ove gli incarichi siano stati conferiti in epoca successiva alla stipulazione del c.c.n.l. 31 marzo 1999 comparto Regioni ed Autonomie locali, il cui art. 10 ha diversamente regolato il trattamento economico accessorio spettante all'incaricato di posizione organizzativa; né la disciplina recata dal citato art. 51 rimane applicabile in forza della norma transitoria di cui all'art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché quest'ultima sancisce la salvezza solo dei trattamenti già attribuiti antecedentemente alla stipula del c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 273, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51 com. 3, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)