Sez. L, Sentenza n. 29671 del 18/12/2008 (Rv. 606136 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Artt. 51, comma 3 bis, della legge n. 142 del 1990 (fatto salvo dalla norma transitoria di cui all'art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000) - Indennità di posizione in favore dei dipendenti attributari della responsabilità di uffici e servizi nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale - Applicabilità della garanzia di cui all'art. 36 Cost. e del divieto di riduzione del livello retributivo in godimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di trattamento economico degli impiegati degli enti locali, l'art. 51, comma 3-bis, della legge n. 142 del 1990 (introdotto dall'art. 6 della legge n. 127 del 1997 ed integrato dall'art. 2 della legge n. 191 del 1998) ha previsto, in favore dei dipendenti ai quali, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, venga attribuita la responsabilità di uffici e servizi, l'assegnazione di un'indennità di funzione localmente determinata, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei Comuni medesimi, in attesa di apposita definizione contrattuale, poi intervenuta con i contratti collettivi del Comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo e dell'1 aprile 1999, che hanno fissato, tra l'altro, un tetto minimo e massimo per la determinazione di detta indennità di posizione, rimanendo comunque ferma - in forza della norma transitoria di cui all'art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000 - la disciplina recata dal citato art. 51 in relazione agli incarichi in corso di svoglimento all'epoca di entrata in vigore della contrattazione collettiva. Ne consegue che non può applicarsi la garanzia dell'art. 36 Cost., né il divieto di riduzione dei livelli retributivi in godimento al suddetto trattamento accessorio di posizione, giacché esso è preordinato, diversamente dal trattamento fondamentale, allo svolgimento di una funzione di differenziazione e di incentivazione, necessariamente temporanea e revocabile perché strettamente connessa allo specifico incarico conferito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso proposto da un dipendente comunale per vedersi conservare l'indennità connessa all'incarico di responsabile di Area nella misura massima già attribuitagli e che, invece, era stata successivamente rideterminata in misura minore).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999, Contr. Coll. 01/04/1999, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 273, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)